Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, al fine di tutelare il suolo e le acque dall'inquinamento, tutti gli scarichi in ambiente devono essere preventivamente autorizzati: l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
E’ competenza diretta del Comune, secondo quanto stabilito dall’art. 124 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., il rilascio dell’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche sottoposte ad idoneo ciclo depurativo nel rispetto dei valori limite di emissione.
Preliminarmente alla presentazione della domanda, è necessario procedere ad una opportuna verifica delle distanze dalla pubblica fognatura dall’immobile che escludano l’obbligo di allacciamento (si veda il Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Autorità Idrica Toscana).
Le autorizzazioni agli scarichi domestici fuori fognatura, in acque superficiali o su suolo, devono essere rinnovate ogni 4 anni, tuttavia si intendono rinnovate tacitamente se non risultano modificate le quantità e la qualità degli scarichi. Dovrà invece essere richiesta una nuova autorizzazione nel caso di modifica delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, presentando al comune una specifica domanda a ciò finalizzata, per gli effetti di cui all'art. 124, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.